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Procura di Civitavecchia - Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia

Segreteria Dibattimentale

INFORMAZIONI

L’Ufficio Dibattimento della Procura della Repubblica di Civitavecchia si occupa della tenuta del fascicolo del Pubblico Ministero durante il processo penale ed esegue gli adempimenti, a carico del Pubblico  Ministero,  relativi alla fase dibattimentale davanti al Tribunale monocratico, collegiale e alla Corte di Assise.

Gli atti del processo penale (atti del fascicolo del Pubblico Ministero ex art. 431 cpp, verbali di udienza, trascrizioni udienza, costituzione di parte civile, memorie etc.) sono contenuti nel fascicolo del dibattimento tenuto dalla Cancelleria del Dibattimento presso il locale Tribunale.

ADEMPIMENTI

UDIENZE

  • Presa in carico dei fascicoli trasmessi dalla Cancelleria Gup a seguito del decreto che dispone il giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato e dell’opposizione a decreto penale di condanna
  • Presa in carico dei fascicoli a seguito di impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace
  • Predisposizione del ruolo di udienza
  • Preparazione dei fascicoli del PM e trasmissione in Tribunale per la trattazione dell’udienza
  • Predisposizione delle deleghe per le udienze trattate dai VPO e tenuta del registro Mod.25
  • Deposito della lista dei testimoni
  • Predisposizione dei decreti di citazione testimoniali
  • Citazione dei testimoni e gestione delle relative notifiche
  • Ritiro dei fascicoli in Tribunale a seguito della celebrazione dell’udienza, scarico delle udienze con aggiornamento del ruolo e trasmissione in archivio dei fascicoli sentenziati

INFORMAZIONE PER I TESTIMONI

Ai sensi dell’art 198 c.p.p. il testimone ha l’obbligo di presentarsi al Giudice; l’atto di citazione a comparire quale testimone in un processo penale dinanzi al Tribunale contiene l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e del Giudice di udienza davanti al quale dovrà presentarsi per rendere testimonianza. Per il testimone che regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo e potrà, altresì, essere comminata una sanzione da 51 a 516 euro (art.133 c.p.p.).

L’eventuale impossibilità del testimone a comparire in Tribunale, nel giorno fissato per la sua audizione, dovrà essere comunicata, per iscritto, alla Cancelleria del Tribunale.

Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’ Ufficio Giudiziario dove  sono sentiti, spetta un’indennità di 0,36 euro al giorno. (art. 45 DPR 30/5/2002 n.115).

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo di seconda classe sui servizi di linea, nonché l’indennità di 0,72 euro per ogni giornata impiegata per il viaggio e 1,29 euro per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. (art.46 DPR 30/05/2002 N.115).

Il rimborso avviene presentando domanda alla Cancelleria del Tribunale presso cui il testimone ha deposto, unitamente ai titoli di viaggio.

La domanda di rimborso deve essere presentata alla Cancelleria del Tribunale che rilascia anche l’attestazione della presenza in udienza, da produrre al datore di lavoro quale giustificazione dell’assenza.

N.B. Il rimborso del biglietto aereo in classe economica avviene solo se vi è la preventiva autorizzazione del Giudice all’uso del mezzo aereo, autorizzazione che il testimone dovrà chiedere ed ottenere prima di procedere all’acquisto del biglietto. La richiesta di autorizzazione va inoltrata alla Cancelleria Dibattimentale del Tribunale.

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